
Ricorsi, contenzioso
In caso di ricevimento di una cartella per la quale il contribuente ritenga indebito il pagamento, sono possibili diversi tipi di richieste e opposizioni.
E’ però da tenere presente che dal momento del ricevimento/notifica della cartella il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e conseguente cartella delle somme che ritiene non dovute, a pena di inammissibilità.
Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e, se la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi è effettuata dal Centro di Servizio, deve essere inviata a tale ufficio tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Contemporaneamente è opportuno presentare, indirizzata al Centro di Servizio (in questo caso in carta libera), una richiesta di sospensione della riscossione.
Il termine per adottare questo provvedimento da parte del Direttore del Centro di Servizio, che è l’organo preposto a farlo, è di quaranta giorni. E’ inoltre possibile presentare, in carta libera, all’ufficio che ha iscritto a ruolo l’imposta, una domanda di sgravio, nella quale il contribuente fa presente all’Ufficio le sue contestazioni riguardo all’atto e ne chiede l’annullamento.
Se l’Ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e a concedere lo sgravio, togliendo efficacia alla cartella e interrompendone la riscossione.
Il termine entro il quale l’Ufficio deve adottare il provvedimento è di trenta giorni.
Se l’ufficio a cui è stata inviata la richiesta non vi provvede nei tempi stabiliti è possibile inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente, in carta libera, la richiesta di esercizio di autotutela.
L’istituto dell’autotutela è disciplinato, in campo fiscale, da un articolo del regolamento di riforma dell’amministrazione finanziaria, da una legge del 1994 e da un recente regolamento ministeriale e, nel corso dell’ultimo anno è stato oggetto anche di una circolare ministeriale che richiamava gli uffici ad assicurare un puntuale e celere esame delle istanze di autotutela prodotte dai contribuenti, per evitare una dispendiosa ed infruttuosa attività di contenzioso con prevedibile soccombenza dell’Amministrazione.
Di conseguenza, se l’istanza del contribuente è stato prodotta prima della scadenza dei termini di impugnativa (60 giorni dalla notifica), i Centri di Servizio hanno l’obbligo di adottare e comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurazione del procedimento di contenzioso.
Sulla base di queste disposizioni i contribuenti dovrebbero, prima di presentare ricorso, attivare la procedura di autotutela che economicamente è meno gravosa e soltanto in seconda battuta impugnare l’atto avviando la procedura di contenzioso.
Approfondimenti
I CONTROLLI DEL FISCO – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
L’amministrazione finanziaria svolge una continua attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni Iva, di successione, ecc.) e sugli altri versamenti di imposta che vengono effettuati direttamente dal contribuente, senza necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse auto). Il controllo delle dichiarazioni può avere varie fasi. Se al termine dei controlli, risultano imposte o contributi ancora dovuti, gli importi sono addebitati al contribuente insieme a una sanzione. Questa si applica anche nel caso in cui il contribuente, dopo la richiesta dell’ufficio, non è stato in grado di fornire la documentazione delle deduzioni e detrazioni di imposta delle ritenute alla fonte e dei crediti indicati nella dichiarazione.
IL RUOLO E LE CARTELLE
Tutte queste somme sono iscritte direttamente nel "ruolo", ossia inserite nell’elenco dei debitori di imposta che viene periodicamente formato dagli uffici. Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori.
Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata. Per i tributi non erariali, se l’importo a ruolo non supera le 600.000 lire il Concessionario della riscossione può limitarsi a spedire per via ordinaria un semplice avviso, che sostituisce la cartella. In caso di mancato pagamento, il concessionario avvia la riscossione coattiva, sottoponendo a pignoramento i beni del contribuente.
I CONTROLLI SOSTANZIALI
In alcuni casi il fisco svolge controlli e verifiche di carattere più sostanziale, che qualora vengano rilevate delle irregolarità si concludono con un atto di accertamento che prende nomi diversi a seconda delle imposte: avviso di accertamento per l’IRPEF; avviso di rettifica o di accertamento induttivo per l’IVA; avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta per l’imposta di registro; avviso di liquidazione per l’imposta di successione.
Come vedremo, il contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento può presentare ricorso ed eventualmente (nei casi in cui è permesso) cercare di arrivare a un "concordato". In ogni caso il fisco, secondo la legge, può riscuotere a titolo provvisorio una parte del tributo accertato e i relativi interessi. Anche in questa ipotesi, per essere riscosse, le somme devono essere iscritte nei ruoli, che dovranno poi essere trasmessi ai concessionari in modo che questi possano predisporre le relative cartelle.
LE CARTELLE DI PAGAMENTO
Esistono, perciò, due distinte cartelle:
le cartelle che rappresentano, per così dire, lo sbocco diretto della procedura di controllo, la prima e unica comunicazione che riceve il contribuente. Tra queste ci sono, ad esempio, le cartelle emesse a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi e quelle emesse su segnalazione dei Comuni per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e degli altri tributi comunali. Se il contribuente intende ricorrere dovrà quindi farlo, come illustriamo nel capitolo apposito, nei confronti della cartella (e del ruolo sulla cui base essa è stata predisposta);
Quando, ad esempio, vi è una verifica degli uffici finanziari o della Guardia di finanza sulla situazione contabile di un’azienda, il titolare riceve, in ordine di tempo:
il verbale di constatazione, nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica (e che non è detto siano tutti poi accolti dall’Ufficio);
l’atto di accertamento vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l’Ufficio ha liquidato sulla base dell’esame del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso;
la cartella di pagamento nella quale sono indicate le imposte iscritte a ruolo.
In questi casi il ricorso alla Commissione tributaria deve essere presentato contro l’atto di accertamento (v. più avanti). Per le tasse auto, il contribuente potrebbe aver ricevuto, nel corso degli anni:
un avviso (c.d. "avviso bonario"), con la contestazione del mancato o insufficiente pagamento;
un "processo verbale di accertamento e avviso di liquidazione" da parte dell’Ufficio del registro;
Da notare che nel caso delle tasse auto, contrariamente a quanto accade di solito, l’atto contro cui si può presentare ricorso non è l’atto di accertamento (atto n. 2) ma solo la cartella di pagamento (atto n. 3). Occorre quindi evitare di incorrere nell’errore di molti contribuenti, che ricorrono contro il processo verbale e poi, convinti che questo ricorso sia valido, omettono di presentarlo contro la cartella di pagamento.
COME SI PUO' INFORMARE SULLE CARTELLE
Il contribuente che desidera informazioni su una cartella si rivolge, frequentemente, agli sportelli del concessionario che ha predisposto la cartella. Questi potrà dare, però, indicazioni aggiornate sui pagamenti fatti e da fare ma non potrà entrare nel merito delle motivazioni dell’addebito in quanto, come abbiamo già chiarito, il suo compito è solo quello di trasferire sulla cartella i dati contenuti nei ruoli formati dall’ufficio impositore.
E’ presso questo ufficio che vanno, quindi, acquisite le informazioni e presentate eventuali contestazioni: ad esempio presso le ripartizioni tributi dei Comuni, per la tassa sui rifiuti solidi urbani; presso gli uffici del registro per gli accertamenti di maggiore valore da loro effettuati in materia di imposta di registro, INVIM, imposta sulle successioni; presso i centri di servizio o presso gli uffici delle imposte dirette e Iva e gli uffici delle entrate per le cartelle emesse a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
SOSPENSIONI E RATEAZIONI
Il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella per un pagamento da lui ritenuto indebito e che può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento, può chiedere la sospensione della riscossione. La sospensione può essere chiesta alla Commissione tributaria (sospensione "giudiziale") oppure agli uffici finanziari che hanno messo a ruolo le somme da pagare (sospensione "amministrativa"). A sua volta la sospensione amministrativa si svolge con procedure diverse a seconda che venga chiesta ai Centri di servizio per le cartelle emesse a seguito delle dichiarazioni oppure agli altri uffici finanziari. Il contribuente che riconosce fondato l’addebito, ma che può trovarsi in difficoltà ad eseguire il pagamento nei termini richiesti, può infine richiedere una dilazione di pagamento.Nei paragrafi che seguono sono riassunte le procedure da seguire per ottenere la sospensione.
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA
La sospensione amministrativa può essere chiesta per le cartelle di pagamento relative alle imposte sui rediti (IRPEF ecc.. ), alle tasse e alle imposte indirette.
Il contribuente che riceve una cartella di pagamento che considera illegittima può presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale e chiedere al Centro di Servizio (per le cartelle da esso emesse) o alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (negli altri casi) la sospensione della riscossione fino alla decisione della Commissione, Dove è già in funzione l’Ufficio delle entrate la domanda, anziché alla Direzione regionale, dovrà essere presentata a questo ufficio. Non sono ammesse domande di sospensione non precedute da valido ricorso contro la cartella.
La legge non prevede un termine per la richiesta di sospensione, ma è preferibile agire tempestivamente per cercare di impedire che l’ufficiale della riscossione compia atti esecutivi. L’istanza di sospensione deve essere prodotta in carta libera e, possibilmente, recare allegata una copia del ricorso. In essa deve essere evidenziata la gravità del danno che si riceverebbe in caso di pagamento immediato.
Quando riceve la domanda di sospensione, la Sezione staccata della Direzione regionale la trasmette all’ufficio che ha emesso la cartella per acquisire le sue valutazioni. Il parere deve essere richiesto obbligatoriamente, ma non può discostarsene, indicando in modo esauriente i motivi per i quali dissente dall’ufficio impositore.
Naturalmente questi passaggi tra uffici non si verificano nel caso in cui è stato istituito il nuovo ufficio unico delle entrate.
La Sezione staccata della Direzione regionale ovvero l’Ufficio delle entrate possono concedere la sospensione soltanto nella fase della riscossione, che inizia con la notifica della cartella di pagamento. Non hanno quindi il potere di sospendere gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di irrogazione di sanzioni.
DECISIONI E RICORSI
Il termine per la decisione sull’istanza di sospensione è di quaranta giorni dalla data di presentazione.
Se la richiesta di sospensione viene accolta il Concessionario della riscossione, che viene avvisato direttamente dall’amministrazione, è obbligato ad interrompere immediatamente l’azione esecutiva.
Contro l’eventuale provvedimento di rifiuto totale o parziale della sospensione può essere proposto ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo regionale (TAR), al quale, nell’ambito di tale ricorso, può anche essere richiesta la sospensione urgente. Il ricorso al TAR può essere presentato anche contro l’eventuale silenzio mantenuto dalla Sezione staccata della Direzione regionale sull’istanza di sospensione.
GARANZIE.
In particolare ipotesi la concessione della sospensione può essere condizionata alla prestazione di garanzia, ad es. cauzioni o fideiussioni. In questo caso il contribuente, se il suo ricorso contro la cartella viene accolto, ha diritto, a seguito dell’annullamento della cartella stessa ("sgravio"), ad ottenere il tempestivo svincolo della garanzia per non subire danni patrimoniali.
INTERESSI.
Se la Commissione tributaria respinge il ricorso, il contribuente deve versare gli interessi di legge sulle somme iscritte a ruolo, calcolati su tutto il periodo per il quale ha usufruito della sospensione. Perciò non è proficuo presentare istanze di sospensione pretestuose o puramente dilatorie.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Il contribuente che impugna un provvedimento tributario può chiederne la sospensione anche alla Commissione tributaria provinciale. Tale facoltà è prevista per tutti i tributi di competenza delle Commissioni tributarie. Inoltre, a differenza di quanto avviene per la sospensione amministrativa, quella giudiziaria può riguardare sia gli atti di accertamento che gli atti di riscossione.
PROCEDURA
La domanda di sospensione, nella quale il ricorrente deve documentare, sia pure in modo sommario, il danno grave ed irreparabile che gli deriverebbe dall’esecuzione immediata dell’atto impugnato, può essere presentata nel ricorso. Può anche essere presentata con atto separato e senza limiti di tempo, ma, come precisato in precedenza a proposito della sospensione amministrativa, è opportuno che sia presentata tempestivamente.
Il Presidente del collegio giudicante fissa sollecitamente l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione e, in casi di eccezionale urgenza, può disporre la sospensione temporanea in attesa della pronuncia collegiale.
DECISIONE
Se la richiesta di sospensione viene accolta, la trattazione della controversia relativa all’atto impugnato deve essere fissata entro 90 giorni. L’ordinanza con cui viene definita, in senso positivo o negativo, l’istanza di sospensione non è impugnabile. Può tuttavia essere modificata, su richiesta di parte, in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze.
L’eventuale ordinanza della Commissione tributaria provinciale che dispone la sospensione deve essere notificata dall’interessato dell’ufficio titolare del tributo.
GARANZIE
Come la sospensione amministrativa, anche quella giudiziale può essere parziale e può venire subordinata alla presentazione di un a garanzia.
RATEAZIONI DI IMPRESE ERARIALI ISCRITTE A RUOLO
PROCEDURA
Il contribuente che riceve una cartella per il pagamento di imposte erariali iscritte nei ruoli ordinari può chiedere di pagare in forma dilazionata, presentando una domanda in carta bollata alla locale Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, che deve decidere entro 30 giorni e può concedere fino a 10 rate.
Non sono rateizzabili le somme iscritte nei ruoli speciali (soprattasse, pene pecuniarie e ritenute alla fonte) e nei ruoli straordinari, che devono essere pagate in unica soluzione.
Dove è già in funzione l’Ufficio delle entrate la domanda dovrà essere presentata direttamente a questo Ufficio (oppure al Centro di servizio, per le cartelle emesse a seguito dei ruoli formati direttamente dal Centro).
TERMINI
Non esistono termini per chiedere la rateizzazione. E’ però interesse del contribuente attivarsi con sollecitudine, sia per evitare l’intervento dell’ufficiale della riscossione sia perché del tetto massimo delle rate concedibili verranno sottratte quelle già scadute alla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Perciò più passa il tempo, meno sono le rate che possono essere accordate. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata entro la scadenza o se non paga due rate consecutive.
INTERESSI
Coloro che sono ammessi al pagamento rateale sono tenuti a pagare gli interessi sulle somme iscritte a ruolo. La cadenza dei versamenti e approssimativamente bimestrale, poiché le rate scadono fra il giorno 10 e il giorno 18 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre.
SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI
A favore dei contribuenti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, la Direzione Regionale delle entrate può:
ripartire in cinque rate il pagamento delle somme iscritte nei ruoli speciali e straordinari (come ad esempio le sanzioni) normalmente non rateizzabili;
concedere, per le iscrizioni a ruolo scaturite da omessi o carenti versamenti di imposte sui redditi e Iva regolarmente dichiarate, l’abbattimento delle sanzioni irrogate e in luogo di queste chiedere:
il versamento di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo, da calcolare a partire dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione fino alla data di scadenza (indicata nella cartella) della prima o unica rata;
la rateizzazione del carico così risultante, fino ad un massimo di dodici rate.
La materia delle dilazioni e rateazioni è in via di modifica. Si prega di seguire gli aggiornamenti che verranno riportati nei siti Televideo e Internet del Ministero delle Finanze.
La domanda va presentata alla Direzione Regionale delle Entrate e deve contenere la richiesta sia di sostituzione delle sanzioni, sia di prolungata rateazione.
SGRAVIO
SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA
Se ritiene l’addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore (attenzione: NON al concessionario, ma all’Ufficio che ha formato il ruolo) chiedendone l’annullamento. Se l’Ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela (cfr. Cap. 10) e a concedere lo "sgravio" togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario. Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate (per le tasse e imposte indirette) in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente il rimborso verrà liquidato dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del nuovo contenzioso tributario offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l’amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza", l’esecuzione forzata). Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle decisioni divenute definitive.
Non è invece prevista una tutela analoga se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva; in questo caso il contribuente non può che limitarsi a sollecitare l’ufficio invocando l’applicazione delle legge 241/1990.
E’ consigliabile che il contribuente, in attesa dello sgravio, chieda la sospensione della riscossione alla Direzione regionale delle entrate.
Molte Direzioni regionali, infatti, anche se la sospensione potrebbe essere concessa, a stretto rigore, solo fino alla sentenza della commissione tributaria provinciale, sono propense ad accordarla fino allo sgravio proprio per evitare che i contribuenti che hanno ottenuto l’accoglimento del ricorso si trovino a subire gli effetti negativi dei ritardi dell’amministrazione.